Éviter la double imposition dans les cas de TVA esterovestizione


2:42 h dans AGENCE DU REVENU DU JURISTE, ESTEROVESTIZIONE AVOCAT, Avocat fiscaliste par admin11

Gli strumenti a disposizione dei contribuenti al fine di sottrarsi alla doppia imposizione Iva, sono assolutamente insufficienti e complessi tanto da divenire suscettibili di compromettere il carattere di neutralità dell’Iva e di ostacolare gli scambi transfrontalieri. Con la premessa che è allo studio delle autorità di Bruxelles un rimedio nuovo e più efficace per eliminare la doppia imposizione Ivarimedio diretto a garantire che le Istituzioni europee vigilino affinchè una stessa operazione imponibile non sia assoggettata ad una duplice imposizione causata da divergenze tecnico/normative ravvisabili fra ordinamenti interni degli stati membrisi cercherà di esaminare in questa sede le attuali possibili soluzioni. Gli strumenti oggi attivabili dai cittadini europei sono relativi solo ai casi in cui origine della distorsione del principio della neutralità dell’Iva sia stata: •una diversa interpretazione tra Stati membri di una disposizione della VI direttiva (oggi rifusa nella direttiva 2006/112/Cee); •una diversa qualificazione di una medesima situazione di fatto o diversa classificazione giuridica sotto cui definire un’analoga operazione; Nel primo caso gli attori comunitari che sarà possibile attivare sono: •il Comitato Iva: adibile dalla Commissione o dagli Stati al fine di ottenere un orientamento comune che potrà sfociare anche in un vero e proprio regolamento del Consiglio; •il Consiglio: che, pronunciandosi all’unanimità, potrà provvedere autonomamente ad adottare tutte le misure necessarie ad una corretta applicazione della normativa Iva ( artico 397 della direttiva 2006/112/Ce); •la Corte di Giustizia delle Comunità europee: istituzionalmente competente a verificare la compatibilità degli ordinamenti nazionali alla VI direttiva; Nel secondo caso i rimedi a disposizione del contribuente sono ancor più limitati. Infatti, non essendo possibile risolvere queste dispute attraverso strumenti comunitari, il Comitato Iva potrà essere chiamato solo per questioni generate da una errata interpretazione della normativa Iva, mentre la Corte di Giustizia non dispone delle attribuzioni necessarie per pronunciarsi su casi di doppia imposizione scaturenti da situazioni proprie degli ordinamenti giuridici . Non esistendo convenzioni bilaterali fra Stati dirette ad evitare casi di doppia imposizione, al soggetto che ha subito una doppia imposizione non rimane altro che rivolgersi alla giustizia tributaria del proprio paese, con la precisazione, cependant, che si dovrà agire anche davanti alla giustizia dell’altro Paese.

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