ÉVALUATION ESTEROVESTIZIONE AVEC ADHERENCE
11:13 à l' dans AGENCE DU REVENU DU JURISTE, ESTEROVESTIZIONE AVOCAT par admin11

ÉVALUATION ESTEROVESTIZIONE AVEC ADHERENCE
ESTEROVESTIZIONE: Devi dimostrare che l’AMMINISTRAZIONE della tua azienda estera è gestita dall’ estero e l’OGGETTO cioè i clienti della tua azienda straniera non sono italiani per più del 50% del totale del fatturato. Se ad esempio vendi in 5 paesi compresa l’ Italia la quota italiana non deve superare nessun altro stato.
Quando vogliono effettuare un controllo procedono in questo modo.
A me sono arrivati tramite il magazzino italiano dove avevo richiesto l’identificazione IVA per poter avere un magazzino italiano intestato alla mia azienda straniera e perchè ho richiesto il rimborso IVA credendo (grazie alla mia commercialista!) che la mia posizione fosse regolare !!!
Comunque arrivano e ti fanno delle domande per sapere se l’amministrazione dell’azienda viene effettivamente gestita nel paese in cui hai aperto l’azienda. Chiaramente devi rispondere che gestisci tutto dal paese straniero.
E’ chiaro che se hai aperto in un altro paese devi dimostrare che non hai uffici in Italia e gestisci tutto dal paese straniero, l’unico modo per essere al sicuro al 100% è avere l’iscrizione all AIRE cioè essere residente nel paese dell’azienda straniera. Altre prove possono essere avere scontrini, fatture del paese straniero e tenere le ricevute dei pedaggi autostradali.
Fatto questo ti chiederanno i documenti contabili dell’azienda straniera. Qua ti giochi tutto perchè se hai dei clienti italiani superioriori al 50% degli altri paesi in cui vendi, su tutti quei client,i ti chiederanno (anche se è illegittimo) l’IVA italiana.
E’ a questo punto che bisogna consultare un buon avvocato che ha già affrontato il problema e decidere per voi se è meglio consegnare i documenti oppure no. Perche?
Io in fiducia ho consegnato tutti i documenti contabili dell’azienda straniera. Per un periodo di imposta, avendo avuto molti clienti italiani mi hanno imputato IVA da restituire (io non l’ho mai inscassata!!!) per 97.000 Euro che supera i 50.000 Euro e mi fa quindi scattare addirittura il penale da 6 mesi a due anni.
Forse la soluzione è non presentare i documenti e andare in battaglia subito visto che un paese della Comunità Europea non può chiedere ad una società di un altro paese in modo arbitrario i documenti contabili ma al massimo fare una segnalazione nel paese straniero dell’azienda.
L’associazione italiana dei dottori commercialisti AIDC ha già scritto una lettera alla commisione europea sulla illegittimità del provedimento di esterovestizione e rimborso IVA.
Per chi vuole saperne di più:
http://milano.aidc.pro/public/JH%20Corriere%20Tributario_47.pdf
Quando si viene imputati di esterovestizione si hanno comunque principalmente due strade:
1) Di aderire entro 60 gg al PVC ovvero al procedimento verbale di constatazione con riduzione delle sanzioni a 1/6 ma accettando completamente gli importi riscontrati.
2) Di effettuare quando arriva la NOTIFICA DI ACCERTAMEMTO entro 60 gg l’ACCERTAMENTO CON ADESIONE con riduzione delle sanzioni a 1/3 e dove io proverò le seguenti azioni.
un) Far notare che gli importi IVA richiesti sono illeggittimi perchè è illegittimo richiedere l’IVA non riscossa ad una società straniera della Comunità Europea perchè questo va contro gli accordi della Comunità Europea e pechè i tuoi clienti italiani l’hanno già pagata, è come se lo stato italiano volesse incassarla due volte. Allego il link che stamperò e presenterò:
http://milano.aidc.pro/public/JH%20Corriere%20Tributario_47.pdf
b) Visto che alcune fatture non potevano essere messe nella contabilità della ditta straniera ho cercato tutte le spese che invece possono rientrare nel loro calcolo come contabilità italiana, un contratto di comodato per il magazzino italiano e tutte le spese aggiungibili anche su consiglio di un buon commercialista.
In base alla mia esperienza se l’ esterovestizione non è sanabile subito visto gli importi IVA e IRES l’unica carta da giocarsi è quella relativa al punto 2 ovvero l’ACCERTAMENTO CON ADESIONE dove è possibile cercare di non farsi imputare l’IVA e abbassare gli importi su cui viene calcolata l’IRES cioè la tassazione del reddito. In questa fase l’agenzia delle entrate decide se accettare le proposte del contribuente o rischiare di andare di fronte alla commissione tributaria.
A me mi hanno detto che di solito una riduzione da 1/3 ad un massimo di 1/2 degli importi richiesti, grazie ad appropriata documentazione (spese di fatture italiane o straniere imputabili all’azienda straniera), viene solitamente accettata. La motivazione è che l’Agenzia delle Entrate accetta pur di non andare in giudizio davanti a una commissione tributaria o per contro, rischiare di non tirare su niente e di rovinare completamente un imprenditore che decide a quel punto di non pagare niente e lasciarsi rovinare !!!
Io ho prceduto entro i 60 giorni dal processo verbale che mi hanno redatto e fatto farmira mandando con ricevuta di ritorno tramite posta l’ istanza di accertamento che trovate a questo link:
istanza di accertemento con adesione
Fate una raccomandata per ogni anno imputato con la copia dell’istanza di accertamento allegata.
A questo punto hanno 90 giorni per chiamarvi, a me mi hanno chiamato dopo due settimane! Da quando avete inviato l’istanza dovete essere già pronti con i documenti da presentare che devono essere quelli elencati sopra: illegittimità iva e fatture aggiunte. Cercate di produrre materiale soprattutto estero, chiedete a un commercialista di fiducia.
E’ probabile che vi scontino le fatture che allegate in più ma non l’iva. Quella bisogna provare di scontarla davanti alla commissione tributaria dove è invertito l’onere della prova ed è l’agenzia delle entrate a dover dimostrare che i vostri clienti non hanno pagato l’iva. Allego documento da cui trarre la legge che dice che per il 2008 e 2009 è chi registra la fattura a dover pagare l’iva italiana allo stato.
Come si registra una fattura di acquisto IVA intracomunitaria
Il 20 di Aprile ho l’incontro, per portare i documenti, vi faccio sapere come va a finire.
Non lasciatevi rovinare, reagite, ci dicono che siamo dei criminali perchè non paghiamo le loro tasse che sono insostenibili! Sono con voi chiunque voi siate, se posso aiutarvi lo farò volentieri. Scrivete le vostre domande e cercherò di rispondervi.
Cosa succede dopo?: Mediazione Tributaria
La procedura dell’ufficio
La norma prevede che decorsi 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, senza che sia stato notificato l’accoglimento o conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.
L’Agenzia delle Entrate può attivarsi e comunicare il diniego al contribuente nel caso in cui non vi siano i presupposti per procedere all’annullamento dell’atto o per concludere la mediazione.
La trattazione dell’istanza di mediazione è effettuata dalle “apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”, ai sensi del comma 5 dell’articolo 17-bis, individuate dalla circolare n. 9/2012 negli Uffici legali delle Direzioni provinciali e regionali.
L’accordo di mediazione è firmato dal Direttore provinciale o regionale ovvero da un suo delegato.
La notifica degli atti del procedimento di mediazione
Il provvedimento di accoglimento o il diniego dell’istanza di mediazione tributaria possono essere notificati come qualsiasi atto tributario, ai sensi dall’articolo 60 del DPR n. 600/1973, o comunicati più celermente tramite posta elettronica certificata (Pec).
Gli atti inerenti al procedimento di mediazione attengono alla fase amministrativa, antecedente al processo tributario, ecco il motivo della loro possibile notifica mediante Pec.
Deve essere ancora avviato, infatti, il processo tributario telematico. Dalla data di entrata in vigore del Dl n. 98/2011 (6 luglio 2011), nel caso in cui venga instaurato un ricorso alla Commissione tributaria provinciale, l’indirizzo di Pec del difensore e delle parti dovrà essere obbligatoriamente indicato (articoli 16, virgule 1-bis, e 18, comma 2, lettera b), del Dlgs n. 546/199virgulepan class ="tr_" id="tr_137" data-token="ZQ,," data-source="" data-srclang="it">e
La circolare n. 9/E del 19 marzo ha precisato che il provvedimento di accoglimento o il diniego dell’istanza potranno essere comunicati anche avvalendosi dei recapiti di posta elettronica ordinaria o fax indicati dall’istante in caso di particolari esigenze di speditezza e celerità del procedimento amministrativo di mediazione.
Come ricevere la notifica tramite Pec
Non è una novità la notifica tramite Pec degli atti amministrativi. In via generale, è già prevista dal Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005) e, in virtù del combinato disposto degli articoli 6 e 48 dello stesso Cad, può essere utilizzata anche per il procedimento di mediazione.
L’articolo 48, virgule 2, del Cad prevede che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata tramite Pec, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
La circolare n. 9/2012 ha chiarito che, per avere tramite Pec conoscenza dell’accoglimento o diniego dell’istanza di mediazione, è necessario procedere secondo quanto previsto dall’articolo 6, virgule 1, del Cad. In particolare, bisogna indicare nell’istanza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, come indicato dal modello allegato alla circolare n. 9/2012. In tal modo, il contribuente manifesta il suo assenso a che l’invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento di mediazione siano inviate tramite Pec.
Tale dichiarazione vincola solo il dichiarante e non l’Agenzia, la quale, comunque, ha precisato che utilizzerà la Pec quale mezzo preferenziale di comunicazione al contribuente degli atti emessi in esito al procedimento amministrativo di mediazione.
Cosa può fare il contribuente per tutelarsi: il ricorso
Avverso il diniego o il provvedimento di accoglimento parziale non è possibile opporre ricorso, non si tratta di atti impugnabili, ma il contribuente è tutelato dalla facoltà di costituirsi in giudizio mediante il deposito del ricorso.
Se la mediazione tributaria non è stata conclusa o non si è perfezionata per mancato versamento delle somme dovute a seguito dell’accordo, il contribuente può costituirsi in giudizio o rinunciare a proseguire il contenzioso, rendendo definitivo l’atto impositivo originario.
L’articolo 17-bis, virgule 9, stabilisce che “Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l’Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell’atto di accoglimento parziale“. Da tali date si computano, dunque, i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente. In pratica, anche se istanza e ricorso sono coincidenti, è bene considerare che possono succedersi due fasi, la prima amministrativa e la seconda processuale, e che solo l’istanza depositata dal contribuente presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, entro 30 giorni dalle date sopra indicate, produce gli effetti del ricorso.
Il diniego vale come controdeduzioni dell’ufficio
Il contenuto del provvedimento di diniego, in caso di successiva costituzione in giudizio da parte del contribuente, vale come atto di controdeduzioni. Nel diniego, l’Agenzia espone in modo completo e dettagliato le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della pretesa tributaria.
Nel giudizio eventualmente instaurato viene esaminato il corretto espletamento del procedimento di mediazione, anche ai fini della liquidazione delle spese.
L’Agenzia, dunque, sarà molto scrupolosa nel valutare le ragioni del contribuente non solo per evitare il contenzioso ma anche perché all’interno dell’atto di diniego dovranno essere descritte le attività svolte nel corso del procedimento di mediazione, sia al fine di chiedere la condanna del contribuente al pagamento delle somme di cui al comma 10 dell’articolo 17-bis, sia allo scopo di illustrare al giudice i motivi in base ai quali si è ritenuto di disattendere l’eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente.
La ratio del nuovo istituto è proprio quella di instaurare un dialogo sistematico con il contribuente per ridurre i rinvii alla fase giurisdizionale. La circolare n. 9/2012 rafforza la nuova visione del rapporto tra chi paga le imposte e l’Agenzia delle Entrate, improntata al principio di buona amministrazione e sulla centralità della obbligatoria valutazione del comportamento delle parti, trasfuso anche nel diniego in caso di esito negativo della mediazione.
In allegato “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 de 17 luglio 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 3, virgule 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica della disciplina dell’accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell’articolo 3, virgule 13, della citata legge n. 662 de 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 Juin 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Capo I
Accertamento con adesione
Art. 1.
Definizione degli accertamenti
1. L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto puo’ essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti.
2. L’accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull’incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, puo’ essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
Art. 2.
Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto
1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l’imposta sul valore aggiunto, relativamentealle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l’imposta sul valore aggiunto e’ liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d’affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto.
2. Puo’ essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
3. L’accertamento definito con adesione non e’ soggetto ad impugnazione, non e’ integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non rileva ai fini dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche’ ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e’ riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all’articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la punibilita’ per i reati previsti dal decreto – legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti oggetto dell’accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilita’ per i reati di cui agli articoli 2, virgule 3, e 4 del medesimo decreto – legge.
4. La definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo all’accertamento delle imposte sui redditi, e dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante l’imposta sul valore aggiunto:
un) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e’ possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle societa’ o nelle associazioni indicate nell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
d) se l’azione accertatrice e’ esercitata nei confronti delle societa’ o associazioni o dell’azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi e’ intervenuta la definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonche’ per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche’ di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi.
6. Le disposizioni dei commi da 1 un 5 si applicano anche in relazione ai periodi d’imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell’articolo 3 del decreto – legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e dell’articolo 2, virgule 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d’imposta.
Art. 3.
Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette
1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all’articolo 1, virgule 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l’ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
2. Se un atto contiene piu’ disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell’adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
4. L’accertamento definito con adesione non e’ soggetto ad impugnazione e non e’ integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
Capo II
Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 4.
Competenza degli uffici
1. Competente alla definizione e’ l’ufficio delle entrate, nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
2. Nel caso di esercizio di attivita’ d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, l’ufficio competente all’accertamento nei confronti della societa’, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benche’ ritualmente convocati secondo le precedenti modalita’ non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all’accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto.
3. Fino all’entrata in funzione dell’ufficio delle entrate sono competenti l’ufficio distrettuale delle imposte dirette ovvero, nei casi disciplinati dall’articolo 6, virgule 2, l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, se la definizione ha ad oggetto esclusivamente fattispecie rilevanti ai fini di tale imposta.
4. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante la partecipazione dei comuni all’accertamento dei redditi delle persone fisiche.
Art. 5.
Avvio del procedimento
1. L’ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
un) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell’articolo 12, virgule 1, del decreto – legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d’affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
3. Fino all’entrata in funzione dell’ufficio delle entrate, l’ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell’accertamento con adesione e invia al contribuente l’invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, che puo’ delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all’ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 6.
Istanza del contribuente
1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo’ chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5, puo’ formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per l’impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell’articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istnnza del contribuente; l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall’ufficio, ai sensi dell’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e’ effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire. Fino all’attivazione dell’ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso di cui al comma 2 perde efficacia.
Art. 7.
Atto di accertamento con adesione
1. L’accertamento con adesione e’ redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio o da un suo delegato. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche’ la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
Art. 8.
Adempimenti successivi
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione e’ eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L’importo della prima rata e’ versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente e’ tenuto a prestare garanzia con le modalita’ di cui all’articolo 38 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione.
4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita’ per il versamento di cui ai commi 1 e 2.
Art. 9.
Perfezionamento della definizione
1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall’articolo 8, comma 2.
Capo III
Procedimento per la definizione di altre imposte indirette
Art. 10.
Competenza degli uffici
1. Competente alla definizione e’ l’ufficio delle entrate.
2. Fino all’entrata in funzione dell’ufficio indicato nel comma 1, e’ competente l’ufficio del registro.
Art. 11.
Avvio del procedimento
1. L’ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:
un) gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione.
Art. 12.
Istanza del contribuente
1. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 11, il contribuente, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, puo’ formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell’istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L’impugnazione dell’atto da parte del soggetto che abbia richiesto l’accertamento con adesione comporta rinuncia all’istanza.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire.
4. All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso di cui al comma 1 perde efficacia.
Art. 13.
Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione
1. La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione e’ effettuato presso l’ufficio del registro.
Capo IV
Conciliazione giudiziale
Art. 14.
Disposizioni in materia di conciliazione giudiziale
1. L’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dalln217;articolo 12 del decreto – legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 48 (Conciliazione giudiziale) . – 1. Ciascuna delle parti con l’istanza prevista dall’articolo 33, puo’ proporre all’altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione puo’ aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puo’ essere esperito d’ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalita’ di cui all’articolo 38 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalita’ di versamento si applica l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalita’ possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puo’ assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
5. L’ufficio puo’, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito. Se l’istanza e’ presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita’, dichiara con decreto l’estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto e’ comunicato alle parti ed il versamento dell’intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell’ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente e’ depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.”.
2. All’articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernente l’attivita’ di indirizzo agli uffici periferici, dopo il comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
“4 -bis. Il dirigente dell’ufficio del Ministero delle finanze di cui all’articolo 11, virgule 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, riguardante la capacita’ di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l’accettazione della proposta di conciliazione di cui all’articolo 48 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992.”.
Titolo II
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15.
Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell’articolo 2, virgule 5, del presente decreto, nell’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell’articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita’ di versamento delle somme dovute.
Art. 16.
Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni
1. Qualora successivamente all’accertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell’attivita’ di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici procedono all’accertamento e alla liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli atti gia’ notificati, nonche’ irrogare o revocare le relative sanzioni. La conservazione della copia delle dichiarazioni e’ obbligatoria per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, nonche’ per i soci o associati di societa’ o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per il coniuge dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Art. 17.
Abrogazioni e delegificazione
1. Sono abrogati:
un) i commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto – legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 Juin 1990, n. 165, riguardanti la definizione delle pendenze tributarie;
b) gli articoli 2 -bis e 2 -ter del decreto – legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, riguardanti l’accertamento con adesione;
c) il quarto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l’applicazione in misura ridotta delle sanzioni in caso di rinuncia all’impugnazione dell’accertamento.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del .presente decreto legislativo sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.
3. Le disposizioni dei capi II e III del titolo I possono essere integrate o modificate con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, virgule 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
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